È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2021 il Decreto n. 26 del 3 febbraio 2021 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, che definisce i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Destinato (c.d. Patrimonio Rilancio) istituito, dall’articolo 27 del DL 34/2020 (c.d. DL Rilancio).
Gli interventi del Patrimonio Destinato – istituito con l’obiettivo di realizzare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – saranno rivolti a imprese con un fatturato annuo superiore a 50 milioni, che abbiano sede in Italia e siano costituite nella forma di società per azioni, anche quotate, comprese quelle costituite in forma cooperativa.
Gli interventi del Patrimonio Destinato, che avrà una dotazione di circa 40 miliardi, potranno essere realizzati sia a condizioni agevolate, nell’ambito del Quadro Temporaneo della Commissione UE sugli aiuti di Stato alle imprese danneggiate dalla crisi Covid-19, sia a condizioni di mercato.
Gli interventi del Patrimonio Destinato nell’ambito del Quadro Temporaneo saranno effettuati mediante: partecipazione ad aumenti di capitale; sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione; sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili; sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati. La sottoscrizione da parte del Patrimonio Destinato dei contratti relativi ai suddetti interventi dovrà avvenire entro il 30 settembre 2021, ad eccezione della sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati che ha come scadenza il 30 giugno 2021.
Gli interventi del Patrimonio Destinato a condizioni di mercato saranno effettuati sul mercato primario mediante partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili. Il Patrimonio Destinato potrà, altresì, effettuare operazioni sul mercato aventi ad oggetto imprese strategiche (come definite dal Decreto) e imprese da ristrutturare ma con adeguate prospettive di redditività, sia mediante il canale diretto che quello indiretto.
Il Patrimonio Destinato sarà formalmente costituito da CDP con apposita delibera assembleare e cesserà decorsi 12 anni dalla sua costituzione. Il Regolamento del Patrimonio Destinato, che sarà adottato da CDP, definirà ulteriori aspetti, tra cui ad esempio: termini e condizioni di dettaglio degli interventi nell’ambito del Quadro Temporaneo; criteri e priorità di esercizio dei diritti di voto connessi alle partecipazioni nelle imprese; meccanismi di rimborso alle imprese beneficiarie dei costi dell’istruttoria sostenuti per accedere ai fondi del Patrimonio Destinato.
È, altresì, prevista la garanzia di ultima istanza dello Stato con riferimento alle obbligazioni assunte da CDP a valere sul Patrimonio Destinato.
Il Decreto entra in vigore il 25 marzo 2021.
Per Info – Area Economico Legislatica – Dr.ssa Francesca Zamparelli
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