Pubblichiamo un primo commento di Confindustria alla bozza di decreto sulla Patente a crediti e il materiale del relativo webinar di approfondimento.
Facendo seguito alla news del 3 maggio scorso, vi informiamo che il Ministero del lavoro ha comunicato la versione finale della bozza di decreto che regola la cd patente a crediti, introdotta dal DL 19/2024, che trovate in allegato.
Il documento, nonostante registri notevoli miglioramenti introdotti nel corso del confronto del Ministero con le parti sociali, presenta ancora numerosi punti di criticità e, soprattutto, numerosi profili di dubbio.
Il provvedimento entrerà in vigore il 1 ottobre 2024.
L’intera materia appare densa di profili di dubbio, per cui – per avere un quadro applicativo chiaro – occorrerà necessariamente attendere l’emanazione di indicazioni operative da parte delle amministrazioni competenti che Confindustria ha già formalmente richiesto e di chiarimenti interpretativi che saranno tempestivamente inoltrati alle amministrazioni competenti.
In questa prima fase, ciò che rileva sono essenzialmente:
– l’identificazione della platea di imprese che rientra nella sfera di applicazione della patente a crediti;
– le modalità della domanda, che consentirà immediatamente di lavorare in cantiere senza attendere il rilascio della patente.
Soggetti obbligati
Con riferimento al primo tema, e salve diverse indicazioni delle amministrazioni competenti, la patente riguarda le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, lavori edili. comma 1, lett. a) del Dlgs 81/2008, ad esclusione di coloro (imprese e lavoratori autonomi) che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e ad esclusione di chi è in possesso dell’attestazione SOA di III classe. Quindi, non solamente le aziende/lavoratori autonomi che svolgono lavori edili.
Modalità presentazione domanda
Con riferimento al secondo tema, al di là della concreta procedura informatica che verrà rilasciata nel sito internet dell’Ispettorato nazionale del lavoro, occorrerà autocertificare/rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel sito dell’INL avente ad oggetto alcuni elementi:
- iscrizione alla CCIAA, avvenuta formazione di tutta la platea di soggetti aziendali
- possesso del DURC in corso di validità, possesso del DVR
- possesso della certificazione di regolarità fiscale
- avvenuta designazione del RSPP) da parte del legale rappresentante dell’impresa o del lavoratore autonomo (o suo delegato, ivi compresi i consulenti del lavoro).
Nelle pagine che seguono, trovate un primo approfondimento, che sconta l’assenza di indicazioni interpretative. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla materia.