Si fa seguito alle comunicazioni Ance sul tema “patente a crediti”, per informare che è disponibile il portale INL (clicca qui per accedere) attraverso il quale è possibile presentare la domanda per il rilascio della patente
L’INL ricorda che, in fase di prima applicazione, fino al 31 ottobre, è comunque possibile presentare via pec una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.
Infatti, da oggi 1° ottobre, tutti i soggetti che già operano fisicamente in un cantiere temporaneo o mobile devono aver inviato la suddetta autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o aver presentato la domanda tramite portale.
Resta fermo che coloro che non operano già in cantiere dovranno effettuare l’invio dell’autocertificazione o direttamente l’istanza, prima di iniziare l’attività, e comunque entro il 31 ottobre p.v. in quanto, dal 1° novembre 2024, sarà necessariamente richiesto il possesso della patente a crediti.
In merito alla piattaforma online, si invia una nota su criticità informatiche e Istruzioni tecniche per la domanda di patente a decorrere dal 1° ottobre 2024”.
Con riferimento al portale, si ricorda che:
1) l’invio della istanza tramite portale comporta l’impossibilità di apportare, successivamente, eventuali modifiche.
2) L’invio determina la produzione di una ricevuta di rilascio della patente che deve essere scaricata e conservata. È stato consigliato, durante il webinar INL di venerdì scorso, di scaricare immediatamente la ricevuta per non dover accedere nuovamente al sito, sovraccaricando le procedure. La ricevuta reca gli estremi del soggetto obbligato (Codice Fiscale e Ragione sociale), l’identificativo dell’istanza stessa, nonché il codice della Patente associata.
3) Si ricorda inoltre che la procedura per la visualizzazione dei contenuti della patente non è disponibile: dovrà infatti essere adottata una procedura contenente le modalità di visualizzazione, previo parere del Garante per la privacy.
Si deve quindi ritenere che la verifica da parte dei soggetti interessati o obbligati (committente o direttore dei lavori) non sarà possibile se non con la richiesta di copia cartacea dell’istanza (per questo si consiglia di stamparla immediatamente e conservarla, anche su supporto informatico).
Per quanto non riportato nella presente nota, si rinvia al documento allegato.