Part-time ciclico verticale: bonus una tantum 2023

Il cd. decreto Anticipi riconosce anche per il 2023 l’indennità una tantum spettante ai lavoratori subordinati titolari di rapporto di lavoro part-time ciclico verticale.

Il part time ciclico verticale

Nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. n. 81/2015 e dai contratti collettivi di settore, il contratto di lavoro a part time ciclico verticale (o multi-periodale) prevede lo svolgimento della prestazione lavorativa articolata su alcuni giorni della settimana, del mese o su alcuni mesi dell’anno. Ciò significa che il lavoratore presta servizio a tempo pieno alcuni giorni della settimana/mese o mesi dell’anno, mentre in altri giorni/mesi la prestazione lavorativa è totalmente sospesa.

Indennità una tantum

L’art. 18 del Decreto Anticipi, nello specifico, contiene una “duplicazione” di una norma già introdotta nel 2022, che si rivolge esclusivamente ai lavoratori che hanno un rapporto di lavoro part-time ciclico.

Nello specifico, in base a quanto disciplinato dal comma 2 dell’art. 18 del Decreto, anche per l’anno 2023 viene prevista l’erogazione di un’indennità una tantum pari a 550,00 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private che nell’anno 2022 siano stati titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico, con periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Requisiti beneficiari

L’erogazione dell’indennità è strettamente collegata ad alcuni requisiti soggettivi in capo al lavoratore, il quale alla data di presentazione della domanda:

  • non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente;
  • non deve essere percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi);
  • non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Modalità di accesso alla domanda

Il Decreto non contiene alcun riferimento alle modalità con cui richiedere l’erogazione dell’indennità. L’operatività della richiesta sarà probabilmente disciplinata dall’INPS all’interno di una circolare, alla stregua di quanto effettuato lo scorso anno ai fini dell’erogazione della medesima indennità, come introdotta dal DL 50/2022.

Nel caso in cui la richiesta seguisse il medesimo iter previsto per l’indennità 2022, la prestazione potrà essere richiesta direttamente dai lavoratori interessati attraverso una domanda in forma telematica sul sito INPS.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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