Operativa la Sezione Speciale Turismo del Fondo di Garanzia per le PMI

Lo strumento nasce a supporto del Turismo per la concessione di garanzie su finanziamenti

A partire dal 10 ottobre, è operativa la “Sezione Speciale Turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI, istituita ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 152/2021 (cd. “DL Recovery”), così come convertito dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233.

La Sezione è stata costituita in attuazione della linea progettuale “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale Turismo del Fondo di Garanzia per le PMI, Misura M1C3, investimento 4.2.4) del PNRR ed è finalizzata alla concessione di garanzie sui finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie, che svolgono una delle attività comprese nell’elenco di codici Ateco pubblicato nell’Accordo per l’adozione della politica di investimento e che:

  1. intendono avviare un’attività turistica per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale che siano conformi al principio del “do not significant harm” così come definito negli orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C58/01) e negli orientamenti tecnici sulla verifica di sostenibilità per il Fondo InvestEu (2021/C280/01);
  2. assicurano la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

Alle garanzie, rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti, sono applicate alcune deroghe rispetto alla disciplina ordinaria del Fondo.

In particolare, le garanzie sono concesse:

  1. a titolo gratuito;
  2. per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro;
  3. a imprese con un numero di dipendenti fino a 499;
  4. con percentuali di copertura massime pari al 70% (80% per la riassicurazione), con possibilità di integrazione da parte di Regioni ed enti locali fino all’80% (90% per la riassicurazione);
  5. su operazioni di rinegoziazione o consolidamento sulla stessa banca (o sullo stesso gruppo bancario) non già garantite dal Fondo, a condizione che: i) sia erogato un credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento; ii) il rilascio della garanzia è idoneo a determinare un minor costo o una maggiore durata del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento;
  6. senza applicazione del modello di valutazione del Fondo;
  7. a imprese che hanno nei confronti del soggetto finanziatore esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute/sconfinanti;
  8. senza applicazione della commissione dovuta per mancato perfezionamento dell’operazione;
  9. con la possibilità, per le operazioni di investimento immobiliare, di cumulare con altre garanzie acquisite sui finanziamenti;
  10. sulle operazioni già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia.   

Sul sito del Fondo di Garanzia è stata pubblicata una specifica pagina relativa alla Sezione speciale (disponibile al link: www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-turismo) dove è possibile trovare ulteriori informazioni.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contatta

Zamparelli

Francesca ZamparelliResponsabile Area Economica, Centro Studi, Comunicazione e Marketing

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