Lo scorso 21 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” (c.d. Decreto Energia 2, nel seguito il Decreto). L’obiettivo del provvedimento è sostenere cittadini e imprese per i rincari derivanti dalla crisi internazionale in atto sul mercato del gas naturale e dell’energia elettrica, con particolare attenzione alle famiglie più bisognose e alle filiere produttive più esposte.
Il Decreto interviene anche in materia di lavoro.
In particolare:
Al fine di ridurre gli impatti occupazionali della crisi in atto e fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, il Decreto prevede che:
- i datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di integrazione salariale ordinaria (art. 10, D.LGS. n. 148/2015) che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata, possono richiedere un ulteriore periodo massimo di 26 settimane di CIGO fruibili entro il 31 dicembre 2022, nei limiti di spesa di 150 milioni di euro per il 2022;
- i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, appartenenti ai codici Ateco di cui all’allegato 1 del DL. n. 21/20221 , destinatari della normativa in materia di FIS e Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 29 e 40, D.LGS. n. 148/2015) e che non possono più ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata di tale prestazione, possono richiedere un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2022;
- i datori di lavoro appartenenti ai codici Ateco di cui all’allegato A del DL. n. 21/2022 , che dal 22 marzo 2022 fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa in base alle previsioni del D.Lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale;
- l’agevolazione contributiva (esonero totale) per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è estesa anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento.
Per un esame completo del provvedimento si rinvia alla nota di commento allegata.
Info e contatti:
D.ssa Teresa Giornale
Responsabile Area Lavoro, Welfare e Formazione
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