Nuovi tassi di interesse per sanzioni e dilazione dei contributi previdenziali – Istruzioni Inps

Dal 10 maggio 2023, a seguito della nuova decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea del 4 maggio 2023, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) è innalzato di 25 punti base.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

Interesse di dilazione e differimento: le ultime novità

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi è pari al tasso del 9,75% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 10 maggio 2023.

Allo stesso modo, a decorrere dal 10 maggio 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,75% annuo.

Sanzioni civili

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile prevede un pagamento, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Pertanto, in virtù della variazione in commento, la sanzione civile è pari al 9,25% in ragione d’anno (tasso del 3,75% maggiorato di 5,5 punti).

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), a decorrere dal 10 maggio 2023 continua ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).

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