News Immobiliare: Fusione due unità immobiliari

Nuovi chiarimenti in tema di superbonus 110 per cento, in particolare per quanto riguarda la fusione di due unità immobiliari che separatamente costituivano un condominio minimo. Vediamo quanto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate.

Con la risposta n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione inerente due unità immobiliari, costituenti un condominio minimo, oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione al termine dei quali saranno accorpate. La domanda è se è possibile beneficiare del superbonus 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, considerando che l’intervento sarà effettuato da un condominio e che solo al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione le due unità immobiliari saranno accorpate. Ma la domanda è anche se i pagamenti effettuati entro gli attuali termini di scadenza dell’agevolazione diano diritto al superbonus anche qualora i lavori termineranno successivamente a tali termini.

Il superbonus 110 nella legge di Bilancio 2022

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio, il superbonus 110 per cento spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione. La detrazione, infatti, è pari al 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, al 70 per cento di quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024 e al 65 per cento di quelle sostenute nel 2025.

In base a quanto sottolineato, poi, con la circolare n. 30/E del 2020 è stato chiarito che – in analogia a quanto precisato per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico e per interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013 – anche ai fini del superbonus, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi.

Questo criterio viene applicato non solo ai fini della determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione, ma anche ai fini della individuazione del limite temporale di vigenza dell’agevolazione.

In riferimento al caso presentato, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, considerando che all’inizio dei lavori l’edificio sarà costituito in condominio, la detrazione spetta, con le diverse aliquote, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Il superbonus 110 per cento, inoltre, come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020, si applica alle spese sostenute per gli interventi trainanti e trainati elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell’agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono. Affinché poi la detrazione possa essere applicata, gli interventi oggetto dell’agevolazione devono essere effettivamente completati.