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News immobiliare: Disdetta del contratto transitorio

Conoscere la procedura da seguire per disdire un contratto di locazione transitorio è importante nei casi in cui il proprietario di un immobile o l’inquilino avessero la necessità di annullare il contratto d’affitto prima della sua naturale scadenza. Il proprietario di un immobile o l’inquilino possono richiedere la disdetta di un contratto di locazione transitorio a patto che sussistano determinate condizioni. Conoscerle è importante affinché l’una o l’altra parte possano recedere dal contratto senza particolari impedimenti.

I contratti di locazione transitori hanno una durata che varia da 1 a 18 mesi. Nel caso di un contratto di affitto transitorio non è necessario seguire particolari procedure per disdirlo, in quanto la validità del contratto cessa automaticamente al termine del periodo prestabilito da locatore e affittuario.

Alla scadenza naturale del contratto, è possibile stipularne uno nuovo. Ciò si verifica solo se sussistono le stesse necessità transitorie per le quali è stato stipulato il vecchio contratto. Tali motivazioni devono essere sempre comprovate attraverso apposita documentazione.

Disdetta anticipata da parte del locatore

Un contratto di locazione transitorio può essere soggetto a disdetta anticipata da parte del locatore solo se ne è data comunicazione con un anticipo di almeno 6 mesi o se sussistono valide motivazioni. I motivi che possono portare al recesso anticipato del contratto di affitto prima della sua naturale scadenza sono i seguenti:

  • il proprietario ha bisogno dell’immobile per sé o per la sua famiglia;
  • l’inquilino può traslocare in un altro appartamento dentro lo stesso Comune;
  • l’inquilino, senza motivazioni precise, non occupa in modo continuativo l’appartamento;
  • l’edificio deve essere ristrutturato;
  • il proprietario vuole vendere l’immobile e non ne ha a disposizione altri.

Occorre sottolineare che il locatore può annullare il contratto transitorio senza un motivo preciso dopo la prima scadenza del contratto, se ne dà preavviso all’inquilino con almeno 6 mesi di anticipo. Prima di questa scadenza, il contratto può essere disdetto se sussiste una delle motivazioni elencate sopra. Se entro 12 mesi dalla recessione anticipata del contratto la motivazione fornita dal locatore non si verifica, l’inquilino può tornare nell’immobile e ottenere un rimborso di 36 mensilità.

Risoluzione anticipata da parte del locatario

In alcuni casi, è il locatario a chiedere la risoluzione anticipata del contratto di locazione transitorio. Ciò può avvenire solo se sussistono gravi motivazioni, come stabilito dalla legge n.431 del 1998. In ogni caso, è sempre necessario avvisare il locatore con almeno 6 mesi di anticipo.

La Corte di Cassazione ha precisato che i gravi motivi che danno diritto al locatore di recedere anticipatamente da un contratto di affitto devono essere determinati da fatti che sono estranei alla sua volontà, imprevedibili e insorti dopo la stipula del contratto. Tra questi:

  • trasferimento per lavoro;
  • problemi familiari;
  • problematiche relative all’immobile, che necessita di un intervento di ristrutturazione;
  • perdita del posto di lavoro.

Se il locatario non riesce a dare dimostrazione della motivazione per cui ha disdetto il contratto, il locatore può chiedere un rimborso per il danno subito a causa del recesso anticipato.