Ministero del lavoro – Interpello sui diritti sindacali dei lavoratori somministrati

Il Ministero del Lavoro ha stabilito che, per il periodo della missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall'utilizzatore.

Premesse

Come noto, il rapporto di somministrazione coinvolge tre soggetti (agenzia di somministrazione, lavoratore somministrato ed impresa utilizzatrice), legati da due distinti rapporti contrattuali: il contratto commerciale, concluso tra l’utilizzatore e il somministratore, ed il contratto di lavoro individuale stipulato tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato. Datore di lavoro del lavoratore somministrato è dunque formalmente l’agenzia di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa – nel periodo della missione – viene svolta nell’interesse dell’utilizzatore, sotto il controllo e la direzione dello stesso. La struttura contrattuale della somministrazione di lavoro comporta, quindi, una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, in considerazione della scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l’effettiva utilizzazione della prestazione.

Interpello Ministero del Lavoro 1/2023

Al fine di garantire le medesime condizioni di lavoro a tutti gli occupati, ai lavoratori somministrati deve applicarsi il contratto collettivo nazionale dell’agenzia di somministratine integrato con quello dell’utilizzatore.

A chiarirlo è la risposta resa dal Ministero del Lavoro con l’Interpello 1/2023 in risposta ad un’istanza presentata da un sindacato del settore dell’agroalimentare, con cui è stato chiesto se, in relazione all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati, trovi applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agenzia di somministrazione o quello dell’utilizzatore.

A fronte di tale quadro normativo, il Dicastero ha chiarito che, in linea generale, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro. Tuttavia, per il periodo della missione, tale disciplina deve essere necessariamente integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’utilizzatore, al fine di garantire il principio di parità di trattamento relativo alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori somministrati (art. 35, d.lgs. n. 81/2015).

Tali considerazioni devono ritenersi valide anche con riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, rispetto ai quali l’articolo 36 del d.lgs. n. 81/2015 dispone, al comma 1, che trovino applicazione, in primo luogo, i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori. Al comma successivo, viene, inoltre, previsto il diritto del lavoratore somministrato ad esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

Pertanto, il lavoratore somministrato, durante la missione, potrà esercitare, all’interno del contesto lavorativo ove concretamente è inserito, tutti i diritti sindacali allo stesso riconosciuti dall’ordinamento e dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, in modo da garantire la concreta effettività di tali diritti.

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