Ministero del Lavoro – Conversione del permesso di soggiorno da stagionale a non stagionale

Forniti dal Ministero del Lavoro, con la circolare n. 10 del 5 maggio 2025, alcuni chiarimenti sulla possibilità per i lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale di svolgere attività lavorativa non stagionale.

In particolare l’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998 (TUI) prevede che il lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi, al quale venga offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali, possa chiedere allo sportello unico per l’immigrazione di convertire il proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.

Il D.L. n. 145/2024 ha posto le conversioni dei permessi di soggiorno al di fuori delle quote annuali, in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.

Il Ministero ritiene che possa applicarsi quanto previsto dall’art. 5, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 286/1998 che consente al soggetto richiedente un permesso per lavoro subordinato di svolgere temporaneamente l’attività lavorativa nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

Tale norma, a parere del Ministero, deve essere estensivamente applicata anche alla fattispecie della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale, in quanto funzionale ad evitare situazioni di lavoro irregolare o di disoccupazione determinata dalla perdita dell’opportunità lavorativa su cui si fonda la domanda stessa di conversione.

Per un maggiore approfondimento si allega la circolare di cui in oggetto.

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