Ministero del Lavoro – Chiarimenti sul contratto a tempo determinato post Decreto Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 9/2023, ha fornito dei chiarimenti sulla disciplina del contratto di lavoro a termine, come modificata dal c.d. decreto Lavoro.

Si riportano di seguito le prime indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro per garantire l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni in materia di contratto a termine.

Limite massimo di durata del contratto a tempo determinato

Il Ministero del lavoro ha evidenziato che il citato decreto Lavoro non è intervenuto sul limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore. Tale limite resta, dunque, fissato in 24 mesi, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi e la possibilità di un’ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, presso la sede territoriale dell’INL.

Le causali giustificatrici

Grande modifica invece quella che riguarda le causali giustificatrici che vengono oggi a legittimare i rapporti   tempo determinato oltre i dodici mesi:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;
  • in assenza delle previsioni di cui al punto precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

Sul punto il Ministero del Lavoro fornisce degli importanti chiarimenti, infatti, in merito alle ragioni tecniche, organizzative o produttive, chiarisce che tale possibilità, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, è concessa solo temporaneamente sino alla data del 30 aprile 2024, consentendo in tal modo alle Parti sociali di adeguare alla nuova disciplina i contratti collettivi. Da evidenziare come l’indicazione del termine del 30 aprile 2024 è da riferirsi alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre tale data.

Proroghe e rinnovi

Il decreto Lavoro ha modificato l’articolo 21 del decreto legislativo n. 81/2015, al fine di uniformare il regime delle proroghe e dei rinnovi, che, nei primi dodici mesi, possono adesso intervenire liberamente senza specificare alcuna condizione.

Sul punto il Ministero, relativamente alla distinzione tra proroghe e rinnovi, richiama la propria circolare n.17 del 31 ottobre 2018, al paragrafo 1.1.

La circolare richiamata dettava la particolare indicazione di prassi secondo la quale la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Pertanto, secondo il Ministero del Lavoro, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo.

Vista l’attuale equiparazione, che protegge in ogni caso dalla necessità della causale entro i 12 mesi, la differenza viene a trovarsi solamente nella necessità dello stop and go, la cui disciplina resta invariata.

Limite massimo dei contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto Lavoro

In fase di conversione, la legge ha previsto che ai fini del raggiungimento del limite massimo di dodici mesi si tiene conto unicamente dei contratti di lavoro stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto Lavoro).

La previsione normativa in sostanza azzera il conteggio a partire dalla data del 5 maggio 2023 per i nuovi contratti stipulati, senza la necessità quindi di motivazioni sino al raggiungimento del limite massimo di dodici mesi. Rimane ferma la durata massima dei contratti a tempo determinato prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Il Ministero del Lavoro ha altresì chiarito che l’espressione “contratti stipulati”, utilizzata al comma 1-ter dell’articolo 24, è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine sia alle proroghe di contratti già in essere.

Limiti percentuali di lavoratori somministrati

La conversione del Decreto Lavoro ha infine modificato la norma sulla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, effettuando alcune esclusioni ai fini del rispetto del limite del 20%, previsto in precedenza dall’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Non rilevano per tale conteggio i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato.

La norma poi esclude espressamente l’applicabilità di limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori, tassativamente individuate, tra cui i soggetti disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Infine, il Ministero ha precisato che la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, adottata a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 87/2018, continua a trovare applicazione per le parti non incompatibili con le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Lavoro e con gli orientamenti illustrati nella circolare in commento.

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Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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