Dal 1° luglio è diventato efficace il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023) e sono stati pubblicati i bandi del Mercato elettronico adeguati al nuovo Codice.
Pertanto tutti gli Operatori economici abilitati che non hanno provveduto alla modifica delle dichiarazioni rese sono ora tenuti a farlo per poter partecipare a negoziazioni e/o ricevere ordini diretti.
Le modifiche devono essere effettuate dalla sezione Gestione abilitazioni e riguardano sia i dati dell’impresa che le dichiarazioni commerciali, così come indicato in riunione.
In particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni commerciali che stanno suscitando molteplici dubbi, vi ricordiamo che vanno modificate per ogni categoria a cui l’Operatore economico è abilitato inserendo:
- il “fatturato globale” dell’impresa relativo a tutte le attività che sarà automaticamente valido per tutte le categorie oggetto di modifica (dovrà essere quindi riportato lo stesso importo in ogni categoria)
- il “fatturato dei contratti analoghi” relativo alla specifica categoria
Per contratto analogo (che vi ricordo essere una definizione fornita dal nuovo codice e non da Consip) si intende il contratto a titolo oneroso che abbia prestazioni analoghe a quelle del contratto di appalto di servizi e forniture della categoria per la quale si chiede l’ammissione, i cui contraenti si possano identificare e la cui corretta esecuzione si possa comprovare tramite specifici documenti quali, a titolo esemplificativo, certificati, attestati di corretta esecuzione, fatture quietanzate.
Stante quanto precede lo scontrino fiscale non è documento atto a comprovare un contratto analogo.
Il contratto analogo deve avere ad oggetto prestazioni eseguite nel settore “merceologico” della categoria per la quale si chiede l’ammissione. Restano fermi i requisiti di ammissione previsti per la singola categoria.
Il triennio antecedente decorre a ritroso dalla data di presentazione della domanda di ammissione o (per gli operatori già ammessi) di modifica dati (a titolo esemplificativo, in caso di modifica dati eseguito il 1 luglio 2023, il periodo di rilevanza temporale sarà 1 luglio 2020-1 luglio 2023, e potranno essere considerati tutti i contratti, con i requisiti richiesti, eseguiti a tale data e la cui corretta esecuzione possa essere adeguatamente comprovata).
Relativamente al Bando Lavori, poiché sono già presenti le classificazioni SOA con le relative fasce di importo, non è necessario procedere alla modifica delle dichiarazioni commerciali ma solo delle dichiarazioni legate all’impresa. Ovviamente però l’importo delle SOA concorrerà a determinare il fatturato globale dell’impresa.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda all’approfondimento in primo piano riportato nel portale: Attivi i nuovi bandi MePA e pubblicati i nuovi bandi SDAPA (acquistinretepa.it)