La Legge di Bilancio 2022, a seguito della proroga del Quadro temporaneo degli Aiuti di Stato, legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell’economia europea, ha previsto di far slittare da dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’intervento starordinario in garanzia del fondo di garanzia PMI, introdotto con il Decreto liquidità e modificato con il Decreto Sostegn BIS.
Inoltre, per prestiti garantiti dal fondo verrà prevista dal 1° aprile 2022 il pagamento di una commissione.
Restano invariate le misure di intervento entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2021 secondo quanto disposto dal decreto Sostegni Bis.
Garanzia Diretta:
- Operazioni superiori a € 30mila (art. 13 comma 1 lettera (c) Decreto Liquidità);
- Rinegoziazione con almento il 25% di credito aggiuntivo (art. 13 comma 1 letetra (e) Decreto Liquidità)
Controgaranzia Riassicurazione:
- Operazioni superiori a € 30mila (art. 13 comma 1 lettera (d) Decreto Liquidità);
- Operazioni superiori a € 30mila (art. 13 comma 1 lettera (n) Decreto Liquidità);
- Rinegoziazione con almento il 25% di credito aggiuntivo (art. 13 comma 1 letetra (e) Decreto Liquidità).