Legge di Bilancio 2023: sgravi assunzioni tra conferme e novità

La Legge di Bilancio 2023, in tema di agevolazioni per le assunzioni, prevede alcune conferme ma anche delle novità.

Assunzione giovani under 36

Ambito di applicazione

L’incentivo si applica a tutti i datori di lavoro del settore privato in caso di assunzione giovani di età inferiore ai 36 anni di età con:

– assunzione diretta a tempo indeterminato o

– in caso di trasformazione di contratti già in essere in contratti a tempo indeterminato.

In continuità con gli anni precedenti, l’esonero è riconosciuto a condizione che il lavoratore non sia stato occupato con un contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Misura dell’agevolazione

– nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL);

– nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui;

– per un periodo massimo di 36 mesi.

Il periodo di fruizione viene elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Condizioni di applicabilità

Condizione per potervi accedere al beneficio è che il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né proceda, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

In continuità con gli anni precedenti, non possono beneficiare dell’agevolazione:

– i rapporti di apprendistato;

– i contratti di lavoro domestico;

– le prosecuzioni di contratto di apprendistato;

– le assunzioni, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio.

Assunzione percettori del Reddito di Cittadinanza

Ambito di applicazione

L’esonero si applica a tutti i datori di lavoro del settore privato (eccetto i datori di lavoro domestico) che assumono a tempo indeterminato soggetti beneficiari di Rdc (o trasformano contratti a termine in contratti a tempo indeterminato) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Misura dell’agevolazione

– nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL);

– nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile;

– per un periodo massimo di 12 mesi.

Assunzione donne disoccupate

Ambito di applicazione

L’incentivo si applica a tutti i datori di lavoro del settore privato in caso di assunzione di donne a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 in possesso di uno dei seguenti requisiti:

– almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

– qualsiasi età, con residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

– donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo -donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Come anticipato in una nostra precedente news, si ricorda che con il decreto n. 327 del 16 novembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze individua per l’anno 2023, sulla base dei dati ISTAT relativi alla media annua, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione.

Misura dell’agevolazione

– nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL);

– nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile;

– per un periodo massimo di 12 mesi.

Autorizzazione della Commissione UE

Tutte le agevolazioni sono subordinate all’autorizzazione della Commissione UE.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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