La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di novità in materia di lavoro e previdenza, prorogando anche misure già in vigore.
Si illustrano di seguito le disposizioni in materia di lavoro e previdenza.
Riduzione aliquota imposta sostitutiva per premi di produttività erogati nel 2023
Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, è stata ridotta dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali prevista dall’art. 1 comma 182 della legge n. 208/2015, applicabile, tra l’altro, sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, in attuazione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del d. lgs. n. 81/2015.
Taglio del cuneo fiscale
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è confermato l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore nella misura del 2% per i rapporti di lavoro con una retribuzione imponibile mensile compresa tra 1.924 euro e 2.692 euro (parametrata su base mensile per 13 mensilità).
L’esonero è incrementato di un ulteriore 1% per i lavoratori la cui retribuzione imponibile mensile non supera l’importo di euro 1.932,00.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per la piena attuazione della misura occorre attendere le relative istruzioni INPS.
Pensione anticipata flessibile c.d. Quota 103
In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata INPS,possono conseguire il diritto alla pensione anticipata (definita “pensione anticipata flessibile”) al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di anzianità contributiva minima di 41 anni. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.
Il trattamento pensionistico, per le mensilità di anticipo del pensionamento, è riconosciuto per un valore lordo mensile non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto dalla legge, circa € 2.700,00.
Questo strumento non è cumulabile, per il periodo che va dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di euro 5.000 annui.
Incentivo per la permanenza al lavoro
I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l’accesso alla “pensione anticipata flessibile” (c.d. Quota 103) possono, in alternativa a tale pensionamento anticipato, esercitare la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota di contributi IVS a proprio carico.
In tal caso, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento e successiva alla data di esercizio della predetta facoltà, la somma corrispondente a tale quota sarà corrisposta dal datore di lavoro direttamente al dipendente, anziché all’Inps.
Proroga “APE sociale”
L’istituto sperimentale dell’APE sociale è nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2023.
L’indennità, erogata dall’INPS fino al raggiungimento dell’età pensionabile, è concessa ai lavoratori che abbiano almeno 63 anni di età e che abbiano raggiunto un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e rientrino nelle seguenti categorie:
- svolgono mansioni gravose,
- invalidi civili al 74%,
- lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito la NASpI
- i “caregivers”.
Proroga “Opzione donna”
Opzione donna è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023: le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano almeno 60 anni di età (ridotta di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni) e abbiano maturato almeno 35 anni di contribuzione, possono accedere anticipatamente alla pensione.
Tale possibilità è concessa solo alle lavoratrici che siano:
- caregivers,
- invalide civili almeno al 74%,
- licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.
Esonero contributivo per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza
Come anticipato in una nostra precedente news, al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, la norma riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro stessi.
Esonero contributivo per assunzioni di giovani al di sotto di 36 anni
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, il comma 297 dell’art.1 proroga la misura dell’esonero contributivo, nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 202.
La norma ha, inoltre, elevato da 6.000 a 8.000 euro il limite massimo di tale importo.
Esonero contributivo per promuovere l’occupazione femminile
Il comma 298 dell’art. 1, al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, proroga la misura dell’esonero contributivo, nella misura del 100 per cento, per le nuove assunzioni di donne lavoratrici in determinate condizioni di svantaggio, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Viene innalzato, anche in questo caso, il limite massimo di importo da 6.000 euro a 8.000 euro.
Autorizzazione degli esoneri contributivi da parte dell’UE
L’efficacia delle disposizioni di cui ai citati commi 294, 297 e 298, relative agli esoneri contributivi, è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea3.
Smart working proroga lavoratori fragili
Fino al 31 marzo 2023, viene prorogata la disposizione relativa al lavoro agile per i dipendenti, sia pubblici che privati, che versano in condizioni di fragilità accertate secondo i criteri del D.M. 4 febbraio 2022.
Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali
Il contratto di prestazione occasionale (art 54-bis del D.L 50/2017) è quel contratto che consente ad un utilizzatore di acquisire prestazioni di lavoro per attività lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto di alcuni limiti economici.
Le modifiche sono intervenute proprio sui limiti economici, aumentandone il tetto, e, in più, ampliando la platea dei datori di lavoro che potranno utilizzare tale tipologia contrattuale.
Nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) ciascun utilizzatore potrà di usufruire di prestazioni di lavoro occasionale per un compenso complessivo massimo di 10.000 euro, per la totalità dei prestatori impiegati.
Le prestazioni occasionali potranno essere utilizzate dalle imprese che occupano fino a 10 dipendenti, senza più fare distinzioni in base alla tipologia di attività svolta.
Assegno Unico e Universale
A partire dal 1° gennaio 2023, l’Assegno Unico è incrementato del 50% per le famiglie:
- con figli di età inferiore ad 1 anno;
- con 3 o più figli, per ogni figlio, di età compresa tra 1 e 3 anni, che abbiano un ISEE fino a euro 40.000.
Sono state rese strutturali le maggiorazioni previste per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.
Congedo parentale
L’indennità di congedo parentale, in alternativa tra i genitori, è aumentata da 30% all’80% della retribuzione, nel limite di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
La disposizione si applica ai soli lavoratori e lavoratrici che terminano il periodo di congedo di paternità e maternità obbligatoria successivamente al 31 dicembre 2022.