Il 31 dicembre 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021). La presente nota di aggiornamento si sofferma sulle principali misure fiscali contenute nell’articolo 1 del provvedimento, suddiviso in ben 1013 commi. Si riserva di tornare sui temi di interesse con successivi ulteriori approfondimenti di dettaglio.
Sulle misure dei crediti d’imposta si segnalano:
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Articolo 1 – comma 44
Prorogato fino al 2025 e rimodulato il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, già previsto per tutto il 2022. In particolare, per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016) effettuati dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura:
- al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- al 10%, per la quota oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- al 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili, pari a 20 milion
Per i beni immateriali indicati nell’Allegato B alla Legge 232/2016 connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto:
- fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Modifiche al credito d’imposta ricerca e sviluppo – Articolo 1 – comma 45
Viene prorogato e rimodulato anche il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all’art. 1, commi da 198 a 206, della Legge n. 160/2019.
Se per il 2022 vengono mantenuti la stessa misura e lo stesso limite massimo disposta dalla norma previgente, la proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati a seconda della tipologia di investimenti.
In particolare:
- il credito di imposta per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale viene esteso fino alla fine del 2031, ma dal 2023 sarà riconosciuto nella misura del 10%, con massimale a 5 milioni di euro; per espressa disposizione normativa, il limite massimo del credito d’imposta deve sempre essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d’imposta per design e ideazione estetica, sarà riconosciuto nella misura del 10% – nel limite massimo di 2 milioni – fino al 2023, mentre nel 2024 e 2025 scenderà al 5%, sempre nel limite massimo di 2 milioni;
- il credito d’imposta per innovazione digitale 0 e transizione ecologica, sarà pari al 15% fino al 2022 (con un limite massimo di 2 milioni), 10% (con un limite massimo di 4 milioni) nel 2023 e al 5% (con un limite massimo annuale di 4 milioni) nel 2024 e 2025.
La seguente tabella riepiloga le misure dell’agevolazione.
Dr.ssa Francesca Zamparelli
Responsbile Area Economica, Comunicazione, Marketing,
Centro Studi
f.zamparelli@confindudstria.benevento.it – tel. 0824.50120 (int 2)