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LAVORO – Protezione temporanea rifugiati ucraini in Italia: FAQ Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul Portale Integrazione migranti le domande più frequenti che riguardano l’accesso al mercato del lavoro dei rifugiati di Guerra ucraini.

In particolare le FAQ forniscono informazioni utili su assunzioniaccesso ai Centri per l’ImpiegoDIDtirociniformazione professionalericonoscimento titoli e altro.

Si ricorda che, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/55/Ce sulla concessione di protezione temporanea agli sfollati e della decisione di esecuzione del Consiglio 2022/382 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di profughi provenienti dall’Ucraina, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il DPCM 28 marzo 2022 che autorizza le Autorità italiane a concedere la protezione temporanea agli ucraini presenti sul nostro territorio.

Permesso di soggiorno

È possibile svolgere attività lavorativa sin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea, anche se ancora non è stato rilasciato il relativo permesso di soggiorno.

Non ci sono, pertanto, impedimenti all’assunzione sin da subito da parte di un datore di lavoro in Italia di un cittadino proveniente dall’Ucraina in possesso della ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea.

Sin dal momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, viene rilasciato al richiedente da parte della questura il codice fiscale, secondo la procedura già prevista per i richiedenti protezione internazionale.

Procedura di assunzione

I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea o della ricevuta della richiesta del permesso per protezione temporanea devono inviare il modello “UNILAV” di comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego (CPI) competente rispetto alla sede di lavoro, entro le ore 24 del giorno precedente all’assunzione.

Iscrizione ai Centri per l’impiego

All’atto della richiesta di iscrizione al registro della popolazione residente di un Comune italiano il cittadino straniero deve esibire un permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno.

Per iscriversi al CPI è, inoltre, necessario compilare la DID cioè la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro. A tal fine è necessario il possesso del codice fiscale, di un valido documento di identità e di un permesso di soggiorno in corso di validità che consente di lavorare o della ricevuta della richiesta di tale permesso.

Di seguito il link delle FAQ.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contatta

Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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