Dal 1° settembre, entra in vigore la definitiva semplificazione delle comunicazioni che il datore di lavoro deve effettuare relativamente ai lavoratori che svolgono la prestazione di lavoro con modalità agile.
Come più volte richiesto da Confindustria, viene meno l’obbligo di trasmettere l’intero accordo di lavoro agile, sottoscritto con ogni singolo lavoratore, bensì sarà sufficiente comunicare solo alcune informazioni:
- i nominativi dei lavoratori agili;
- il loro codice fiscale;
- la tipologia contrattuale;
- la data di inizio e, eventualmente, di cessazione del lavoro agile.
- E’ inoltre prevista la possibilità di procedere alla trasmissione dei dati in forma massiva, tramite la modalità REST, per l’invio contestuale dei dati relativi ad un numero elevato di lavoratori.
Dunque, dal 1° settembre gli accordi andranno sottoscritti ma non vanno inviati.
A livello normativo, la semplificazione è stata possibile in due step.
Il primo passaggio è stata la modifica dell’impianto normativo del lavoro agile, contenuto nella Legge 22 maggio 2017, n. 81.
Il secondo step, di tipo attuativo, è consistito nel Decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, pubblicato il 23 agosto 2022, con il quale il Ministero del lavoro ha adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile (allegato 1 al D.M.), da trasmettere con le modalità telematiche ivi indicate (allegato 2 al D.M.).
Secondo il decreto ministeriale, l’accesso al modulo sopra citato per la trasmissione delle comunicazioni relative al lavoro agile è consentito attraverso il portale dei servizi on-line del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, https://servizi.lavoro.gov.it.
Va comunque segnalato che, con una comunicazione pubblicata sul sito internet del Ministero del lavoro in data 26 agosto 2022, il Ministero ha, da ultimo, chiarito che, ferma restando l’entrata in vigore della nuova disciplina dal 1° settembre, in via transitoria, il datore di lavoro potrà, in fase di prima applicazione, effettuare entro il 1° novembre 2022 le comunicazioni relative alla stipula di nuovi accordi di lavoro agile o alla conclusione di modifiche ai precedenti accordi (ivi comprese le mere proroghe).
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura della nota di commento allegata.