La “nuova” sorveglianza sanitaria alla luce del DL Lavoro

Pubblichiamo nota di commento di Confindustria sul tema della sorveglianza sanitaria, così come novellata dal cd. DL Lavoro, convertito in Legge.

L’articolo 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008, come modificato dal citato DL, prevede che il datore di lavoro e i dirigenti devono “a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all‘articolo 28”.

Rispetto a tale modifica normativa, Confindustria insieme ad Ance ha portato avanti una serie di azioni di contrasto.

Al riguardo, Confindustria ha informato che, nell’incontro con il Ministero del lavoro dello scorso 5 luglio, ha chiesto l’abrogazione della norma sopra riportata o, comunque, la sua interpretazione in senso restrittivo, in modo tale da escludere la nomina del medico competente nei casi non individuati dalla legge.

Per Confindustria non è chiaro se la ratio legis sia quella di assicurare la nomina del medico per individuare i casi di legge nei quali ricorre l’obbligo di sorveglianza sanitaria ovvero quella di estendere l’obbligo di sorveglianza sanitaria a casi, evidenziati dal medico nella valutazione dei rischi, ulteriori rispetto a quelli previsti per legge.

Tale impostazione risulterebbe in contraddizione con la limitazione introdotta dal concetto stesso di sorveglianza sanitaria, ossia l’”insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”, e attribuirebbe al datore di lavoro un ruolo che spetta, invece, allo Stato, interferendo con la tutela relativa ad aspetti previdenziali, assicurativi, sociali.

Inoltre, la novella normativa in questione non si inserisce in maniera armonica nell’attuale quadro normativo della sorveglianza sanitaria dal momento che l’articolo 41, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 prevede tuttora che “la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata a rischi lavorativi”.

Il citato articolo 41, secondo Confindustria, non consente una lettura estensiva del suddetto articolo 18: non può essere attribuito al medico competente il compito di definire ulteriori ipotesi di sorveglianza sanitaria obbligatoria, né tantomeno ha senso nominare un medico competente che, in assenza delle condizioni di legge, non può effettuare la sorveglianza sanitaria.

Pertanto, considerata l’attuale impostazione normativa, Confindustria ritiene che dalla valutazione dei rischi non possa mai discendere l’obbligo di una sorveglianza sanitaria diversa dai casi tassativamente previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

Per l’analisi di ulteriori aspetti relativi al tema in oggetto, si rinvia alla nota di commento allegata.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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