La nuova disciplina del Fondo di Garanzia delle PMI

Tra modifiche introdotte all'utilizzo del Fondo di Garanzia e nuovi modelli di adesione

Da gennaio 2024 entrerà in vigore la nuova disciplina del Fondo di Garanzia.

Tra le novità si prevede che:

  • l’importo massimo garantito per singola impresa è pari 5 milioni di euro.
  • la garanzia è concessa alle PMI fino alla misura massima del:
    • 55% per finanziamenti per esigenze di liquidità rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione (si tratta delle imprese meno rischiose);
    • 60% per finanziamenti per esigenze di liquidità rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;
    • 80% dei finanziamenti per investimenti, nonché per finanziamenti a favore di PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione (quindi senza valutazione);
    • 80% per start up innovative e incubatori certificati (senza applicazione del modello di valutazione);
    • 80% in relazione ai finanziamenti di importo fino a 40.000 euro, ovvero fino a 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione (Confidi), nonché in relazione ai finanziamenti di microcredito di importo massimo sino a 50.000 euro (per queste categorie il modello di valutazione del fondo si applica solo per gli accantonamenti al rischio);
    • per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima e’ pari al 50 per cento;
  • la garanzia del Fondo può essere concessaprevia autorizzazione della Commissione europea, in favore di Mid Cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. La garanzia alle Mid Cap, che può essere concessa nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua del Fondo, è riconosciuta:
    • fino alla misura massima del 30% di finanziamenti per liquidità;
    • nella misura del 40% nel caso di finanziamenti per investimenti, nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo.

Con la precedente riforma della disciplina del Fondo, entrata in vigore il 15 marzo 2019, è stato adottato un modello di valutazione del merito creditizio delle imprese (modello di rating), che prevede 5 fasce di valutazione.
In particolare dal 1° gennaio 2024 sono di nuovo escluse dall’accesso alla garanzia del Fondo le imprese rientranti in fascia 5 del modello di valutazione.

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Zamparelli

Francesca ZamparelliResponsabile Area Economica, Centro Studi, Comunicazione e Marketing

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