INPS – Variazione interessi e sanzioni per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L'INPS recepisce le variazioni della BCE relative al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR).

L’INPS con la circolare n. 103 del 17 dicembre 2024 ha recepito la decisione di politica monetaria del 12 dicembre 2024 della Banca Centrale Europea, la quale ha ridotto al 3,15% il tasso di interesse sulle
operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) a decorrere dal 18 dicembre 2024.

Tale variazione incide sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

TASSO DI INTERESSE PER REGOLARIZZAZIONE RATEALE

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,15% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 dicembre 2024.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

SANZIONE CIVILE PER MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari all’8,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti).

Al fine di favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,15% in ragione d’anno.

SANZIONE IN CASO DI EVASIONE

Nelle ipotesi di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Anche in questo caso è stato introdotto un ravvedimento operoso per chi si autodenuncia entro 12 mesi dal termine di pagamento.

Se il pagamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione viene ridotta all’8,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti). In alternativa, se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni, la sanzione sarà pari al 10,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 7,5 punti).




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