L’INPS, con la circolare n. 56 dell’11 marzo 2025, ha recepito la decisione di politica monetaria del 6 marzo 2025 della Banca Centrale Europea, la quale ha ridotto al 2,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) a decorrere dal 12 marzo 2025.
Tale variazione incide sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.
Dilazione pagamento per regolarizzazione
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso dell’8,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 marzo 2025.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Mancato o ritardato pagamento
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile è pari all’8,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti).
Al fine di favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del D.L. n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,65% in ragione d’anno.
Evasione
Nelle ipotesi di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Anche in questo caso l’articolo 30, comma 1, lettera b), del D.L. n. 19/2024, ha introdotto un ravvedimento operoso per chi si autodenuncia entro 12 mesi dal termine di pagamento.
Se il pagamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione viene ridotta all’8,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti). In alternativa, se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni, la sanzione sarà pari al 10,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 7,5 punti).