INPS – Temperature elevate: indicazioni Cassa Integrazione

L’Inps, con il messaggio n. 2130 del 3 luglio, fornisce le indicazioni operative per le richieste di integrazione salariale, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.

Nel caso in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale con la causale sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori (art. 8 co. 2 del DM n. 95442/2016).

In tale ipotesi, nella relazione tecnica afferente alla domanda dovranno essere indicati gli estremi della suddetta ordinanza, senza necessità di allegarla.

Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze medesime.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

L’Inps ricorda che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Pertanto, nel caso in cui venga presentata una domanda con causale “evento meteo” per “elevate temperature” relativa a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate dalla pubblica autorità, l’Istituto terrà conto di tale circostanza nel corso dell’istruttoria. Di conseguenza, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le suddette ordinanze hanno vietato lo svolgimento delle attività lavorative.

A tal fine, il datore di lavoro, nella relazione tecnica, dovrà riportare i soli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica autorità, senza la necessità di allegarla.

Nel prosieguo del messaggio, l’Inps ricorda, come di consueto, le caratteristiche della causale “evento meteo” per “elevate temperature”.

L’integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35° C.

Tuttavia, anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° C può comportare l’accoglimento della domanda, qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. Ciò si verifica, ad esempio, se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione (tute, caschi, etc.) può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.

Pertanto, l’integrabilità della causale richiesta deve essere valutata dalla sede territoriale dell’Istituto facendo riferimento non solo al gradiente termico, come registrato dai bollettini meteo, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni in cui si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nella valutazione delle istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, dal momento che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia superiore a quella effettivamente rilevata.

L’Inps segnala che, per una puntuale valutazione degli elementi a supporto della domanda di accesso all’integrazione salariale, gli operatori di sede potranno avvalersi, oltre che dei criteri sopra richiamati, anche  della documentazione o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.

Le indicazioni fornite con il messaggio in commento valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, qualora le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui l’utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse.

L’Inps precisa, inoltre, che è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale nei casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione oraria delle lavorazioni per cause riconducibili alle temperature eccessive.

Infine, l’Inps ricorda che sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” che la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE).

Per maggiori dettagli si rinvia al messaggio in commento.

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Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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