L’Inps, con la circolare n. 18 dello scorso 1° febbraio riepiloga le novità che interessano in generale tutti gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e, successivamente, prende in esame specifici argomenti, quali i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, l’accordo di transizione occupazionale, le misure erogate dal FIS e dai Fondi bilaterali, nonché le modalità e i termini di trasmissione delle domande.
Si ricorda che le nuove regole si applicano alle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022.
Lavoratori destinatari delle tutele
La legge di Bilancio 2022 ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari delle misure di integrazione salariale includendo anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di apprendistato.
Viene altresì ridotto da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
Si prevede inoltre un solo massimale per l’indennità, pari a 1.199,72 euro per il 2021 e annualmente rivalutato.
In caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Cassa integrazione ordinaria
Si prevede che l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali può essere svolto anche in via telematica. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; restano salve le istanze riferite a eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Contributo addizionale
La legge di Bilancio 2022 interviene anche in merito al contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro in caso di ricorso ai trattamenti (ordinari e straordinari) di integrazione salariale. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi “successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento”, la misura del contributo addizionale è pari al:
– 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
– 9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
N.B. Il contributo addizionale non è dovuto se i trattamenti di integrazione salariale sono concessi per eventi oggettivamente non evitabili |
Cassa integrazione straordinaria
Viene ampliata la causale di “riorganizzazione aziendale” ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione”.
Per quanto riguarda il contratto di solidarietà, le percentuali di riduzione previste dal 1° gennaio 2022, si articoleranno come segue:
– la riduzione media oraria (complessiva) massima dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà passa dal 60% al 80%;
– la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, passa dal 70% al 90%.
Accordo di transizione occupazionale
In caso di ricorso all’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, i datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti possono ottenere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) e i loro nominativi sono comunicati all’ANPAL che li mette a disposizione delle Regioni interessate.
Fondi di solidarietà bilaterali e FIS
A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, ossia della cassa integrazione ordinaria, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali. In ordine alle prestazioni si precisa che:
– per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il Fondo di integrazione salariale potrà riconoscere prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie;
– per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie.
Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime:
- a) 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- b) 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
Disposizioni in materia di ammortizzatori ex Decreto Sostegni ter – Settori esonerati dal contributo addizionale
Il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022), entrato in vigore il 27 gennaio 2022, all’art. 7 prevede la possibilità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa e che rientrano nel campo di applicazione del FIS, di fruire dell’assegno di integrazione salariale dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 senza versamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5 e 29, co. 8, del d.lgs. 148/2015.
Il “nuovo” FIS, a decorrere dal 1°gennaio 2022, trova applicazione ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale o a quelli bilaterali alternativi.
Con particolare riferimento ai benefici introdotti dal decreto Sostegni ter, l’esonero dal versamento del contributo addizionale trova applicazione, esclusivamente per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022, per i datori di lavoro di specifici settori e codici ateco indicati nella tabella allegata al decreto.
Si tratta in particolare di:
Settore | Specificità |
Turismo | – Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)– Agenzie e tour operator (codici ateco 79.10, 79.20 e 79.90) |
Ristorazione | – Ristorazione su treni e navi (codi ateco 56.10.5)– Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)– Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)– Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)– Ristorazione con somministrazione (56.10.1) |
Parchi divertimenti e parchi tematici | – (codici ateco 93.21) |
Stabilimenti termali | – (codici ateco 96.04.20) |
Attività ricreative | – Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)– Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)– Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9) |
Altre attività | – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)– Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30)– Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01)– Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90)– Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)– Altre attivita’ di servizi connessi al trasporto marittimo e per le vie d’acqua (codici ateco 52.22.09)– Attivita’ dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)– Attivita’ di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)– Attivita’ di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)– Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05) |
Per ulteriori dettagli si rinvia alla circolare allegata.
Info e contatti:
D.ssa Teresa Giornale
Responsabile Area Lavoro, Welfare e Formazione
Tel. 0824/50120_ int. 1
Email: t.giornale@confindustria.benevento.it