INPS – Revisione del regime sanzionatorio per omissioni e per evasioni contributive

L’INPS con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024 ha fornito indicazioni in merito alle modificazioni del regime sanzionatorio per omissioni e per evasioni contributive a decorrere dal 1° settembre 2024.

1) Sanzioni civili per omissione contributiva

In merito al ravvedimento operoso previsto a favore di chi versa i contributi dovuti spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza, l’INPS ha chiarito che il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta. Diversamente, la misura agevolata non può trovare applicazione in caso di pagamento in modalità rateale, non avendo il legislatore espressamente previsto tale facoltà.

2) Sanzioni civili per evasione contributiva

La circolare si sofferma, altresì, sull’ampliamento del concetto di evasione che, dopo le integrazioni operate dal Legislatore, si concretizza adesso anche in caso di dichiarazioni obbligatorie omesse o non veritiere e pur sempre con la specifica intenzione di non versare contributi e/o premi, nascondendo l’esistenza di rapporti di lavoro e di retribuzioni erogate e, più in generale, di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.

In merito alle sanzioni civili applicabili alla fattispecie in esame, nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all’obbligo contributivo, la norma prevede, senza alcuna variazione rispetto al regime previgente, una sanzione pari al 30% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60% dell’importo dovuto.

Diversamente, la fattispecie del ravvedimento operoso è stata oggetto di una rimodulazione dei termini previsti per il pagamento della contribuzione dovuta. Infatti, viene confermata la previsione secondo cui, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate ad omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia e, inoltre, viene introdotta l’ulteriore previsione che, ove il versamento avvenga in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

3) Sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori

Il legislatore ha introdotto, all’articolo 116, comma 8, la lettera b-bis) con la quale è stata prevista la possibilità di accedere alla riduzione del 50% delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria ai sensi delle precedenti lettere a) e b), nei casi in cui, accertata la situazione debitoria dall’ente impositore d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di 30 giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.

Le sanzioni civili saranno rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva: in tale caso, non essendo stata prevista la revoca della rateazione accordata, l’Istituto provvede a notificare all’interessato un nuovo piano di ammortamento con il quale le rate a scadere sono ricalcolate computando il differenziale dovuto a titolo di sanzioni civili nella misura ordinaria.

4) Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e riduzione delle sanzioni civili

L’art. 30, comma 2, del D.L. n. 19/2024 ha modificato, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.

In particolare la previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che continua ad applicarsi fino al 31 agosto 2024, è stata sostituita dalla minore somma costituita dai soli interessi legali di cui all’art. 1284 cod. civ., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

L’Istituto ha fornito, altresì, indicazioni in merito alle attività di compliance e alle attività di accertamento d’ufficio introdotte dall’art. 30, commi da 5 a 9 e da 10 a 14, del D.L. n. 19/2024.

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