L’INPS, nella circolare n. 15 del 28 gennaio 2022, ha comunicato il valore del limite minimo di retribuzione giornaliera e gli altri valori che costituiscono la base contributiva per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, inclusi gli sportivi professionisti e il personale dirigente delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il documento specifica anche le modalità di calcolo da applicare ai rapporti di lavoro part-time e i valori di riferimento da utilizzare per il versamento dei contributi dei lavoratori a domicilio.
In particolare l’Istituto specifica i valori rivalutati del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla circolare allegata.
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