INPS- Istruzioni operative Cassa Integrazione in deroga settore moda

L’INPS con la circolare n. 99 del 26 novembre 2024 ha illustrato i contenuti delle disposizioni in materia di cassa integrazione in deroga per il settore moda, introdotte dall’art. 2 del Decreto Legge n. 160 del 28 ottobre 2024, per fronteggiare la crisi del settore e ha fornito le relative istruzioni procedurali.

PERIODO DECORRENZA e REQUISITI DI ACCESSO

La nuova misura di sostegno al reddito può essere riconosciuta per un periodo massimo che decorre dall’entrata in vigore del decreto (29 ottobre 2024) fino al 31 dicembre 2024 e si rivolge alle aziende che, oltre ad appartenere ai settori tessile, abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario, sono in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

a) sono classificate dall’Istituto nei settori Industria o Artigianato;

b) svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati nell’Allegato n. 1 della circolare;

c) hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;

d) hanno già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale.

Per quanto riguarda le istruzioni procedurali l’INPS ha comunicato che le domande devono essere trasmesse all’Istituto entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024, si collochi tra la predetta data ed il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda potrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”.

AMMONTARE DEL TRATTAMENTO

Ai fini della determinazione della nuova misura di sostegno al reddito, il comma 1 dell’art. 2 del D.L. n. 160/2024 richiama l’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015. Conseguentemente, il trattamento spettante ammonta all’80% della retribuzione globale cui avrebbe avuto titolo il lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. L’importo non può in ogni caso superare il tetto massimo mensile stabilito dal citato art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015 che, per l’anno 2024, è fissato, per la generalità dei lavoratori, in 1.392,89 euro.

NEUTRALITA’ DEI PERIODI RICHIESTI

I periodi autorizzati in relazione a tali disposizioni sono considerati neutri ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale e per gli stessi i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Inoltre l’Istituto ha ricordato che il comma 3 dell’art. 2 del D.L. n. 160/2024 prevede che il trattamento di sostegno al reddito sia erogato direttamente ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, dai datori di lavoro, i quali provvedono successivamente a recuperare il relativo importo, in sede di conguaglio con i contributi dovuti.

In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, i datori di lavoro possono chiedere all’INPS il pagamento diretto della prestazione, secondo le consuete modalità.

Per un maggiore approfondimento ed in particolare sulla modalità di presentazione della domanda, sulle istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens, sulle indicazioni in caso di pagamento diretto, si consiglia la consultazione della circolare di cui in oggetto ed i relativi allegati.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contatta

Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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