Nella circolare n. 99 del 2022, l’Inps fornisce le indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo previsto dalle Legge di Bilancio 2022.
La norma (art. 1, comma 119, della Legge di Bilancio 2022) estende l’esonero contributivo triennale, previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, ai soggetti di qualunque età assunti a tempo indeterminato e provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Sono destinatari della misura tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. L’esonero contributivo in argomento non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione.
Rapporti di lavoro incentivati
L’incentivo in esame si applica:
- alle nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006.
- ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
- alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Non rientrano fra le tipologie incentivate:
- i contratti di lavoro intermittente o a chiamata;
- le prestazioni di lavoro occasionali
- i contratti di apprendistato di qualsiasi tipologia;
- i contratti di lavoro domestico.
Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo è pari all’esonero per tre anni dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle condizioni generali previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’agevolazione in esame non è soggetta all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali), a differenza dell’esonero per l’occupazione giovanile.
Coordinamento con altri incentivi
L’esonero contributivo in oggetto non è cumulabile con l’incentivo previsto in favore dei datori di lavori privati che assumano con contratto a tempo pieno e indeterminato soggetti percettori di NASpI.
In linea generale, l’esonero in trattazione non è cumulabile con altre misure di tipo economico o contributivo.
Per quanto riguarda il procedimento di ammissione all’esonero e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro per usufruire dell’agevolazione in oggetto, si rinvia alla lettura del documento allegato.