Con la circolare n. 56 del 2023, l’INPS recepisce l’innalzamento, da parte della Banca Centrale Europea, del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, ridefinendo i tassi di dilazione, le sanzioni civili e per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.
I nuovi valori si applicano a decorrere dal 21 giugno 2023.
Interesse di dilazione e di differimento
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 10% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 21 giugno 2023.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
A decorrere dal 21 giugno 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 10% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 10%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2023.
Sanzioni civili
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 9,50% in ragione d’anno (tasso del 4% maggiorato di 5,5 punti).
Resta ferma, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Per tutto quanto non contenuto nella presente news, si rinvia al testo integrale della circolare in esame.