INPS – Incentivo assunzione giovani “Neet”: istruzioni operative

L’Inps, con la circolare n. 68/2023, ha fornito le indicazioni necessarie per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo assunzione dei “Neet”.

Premessa

L’ANPAL ha emanato il decreto n. 189/2023 con cui è stata effettuata la ripartizione, su base regionale, delle risorse economiche destinate a finanziare l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” di cui all’articolo 27 del decreto Lavoro (decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023)

Si ricorda che il citato articolo 27 ha previsto che:

“Al fine di sostenere l’occupazione giovanile e nel rispetto dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.

Circolare INPS n. 68/2023

L’Inps ha fornito le indicazioni necessarie per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al suddetto incentivo.

L’Istituto ha innanzitutto comunicato che il modulo di istanza on-line “NEET23”, mediante il quale sarà possibile prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo in trattazione sarà reso disponibile, sul proprio portale istituzionale, a partire dal 31 luglio 2023. Si riportano di seguito le indicazioni di maggiore interesse illustrate dall’Istituto.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L’incentivo in oggetto è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Lavoratori per i quali si applica l’incentivo

L’incentivo spetta per le assunzioni di giovani che non abbiano compiuto trenta anni di età e che risultino aderenti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (Garanzia Giovani; di seguito, anche Programma).

Pertanto, i lavoratori, alla data dell’assunzione, devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età: il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni;

b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»): la mancata titolarità di un rapporto di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione;

c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Oltre ai suddetti requisiti, in forza del rinvio operato dall’articolo 27 del Decreto Lavoro al Regolamento (UE) n. 651/2014 che definisce le caratteristiche dei lavoratori svantaggiati, nonché dell’espressa previsione di cui all’articolo 4 del decreto n. 189 dell’ANPAL, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:

a. il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;

b. il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

c. il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d. il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, 16 novembre 2022, n. 327, di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e importi stanziati

L‘agevolazione in esame spetta per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse finanziarie.

Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023. Tale incentivo spetta anche per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante. L’Inps ha precisato che l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

L’Istituto ha evidenziato che il beneficio in esame non può essere riconosciuto nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale.

L’agevolazione non è riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, in quanto, nelle ipotesi di trasformazione, il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ossia la condizione di “NEET” illustrata in precedenza.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore non viene inviato in missione.

Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo in esame è pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi. La medesima determinazione dell’incentivo vale anche nelle ipotesi in cui si voglia procedere all’assunzione di un giovane “NEET” con contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa

Condizioni di spettanza dell’incentivo

L’agevolazione in esame si configura quale incentivo all’assunzione ed è, pertanto, subordinata:

− al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, come disciplinati, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

− al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;

− alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione;

− al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno.

Coordinamento con altri incentivi

L’incentivo in esame, per espressa previsione di legge, è cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, nonché con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

In caso di cumulo con altra agevolazione, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Per tutto quanto non riportato nella seguente nota, si rinvia alla circolare in esame.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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