INPS – Fringe benefit 2023: istruzioni operative per il conguaglio

Con messaggio n. 3384 del 6 novembre 2023, l'INPS ha dettato le istruzioni per la corretta gestione dei conguagli contributivi sulle somme erogate a titolo di fringe benefit nel corso dell'anno 2023.

L’Istituto interviene in particolare sull’aumento della soglia dei fringe benefit, limitatamente al periodo d’imposta 2023, previsto:
• in capo ai lavoratori con figli a carico;
• per tutti i lavoratori con il cd. “bonus carburante”.

Fringe benefit – Limite maggiorato per il 2023

Si ricorda infatti che, limitatamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico, l’articolo 40 del DL n. 48/2023 ha disposto l’elevazione fino a 3.000 euro della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR.

Con riguardo invece alla restante platea di lavoratori dipendenti, si continua ad applicare l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede una soglia di esenzione fino a 258,23 euro.

Precisamente, per l’individuazione dei figli a carico occorre fare riferimento all’art. 12, c. 2, TUIR, che considera fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a € 4.000 ed i figli di età superiore a 24 anni con un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati). Nel limite maggiorato è possibile ricomprendere anche somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. In proposito si ricorda che i datori di lavoro sono tenuti a fornire un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

Il datore di lavoro, all’atto del conguaglio, è tenuto a verificare la presenza di altri valori eventualmente percepiti nell’anno dal lavoratore.

Si rammenta che con circolare n. 23 del 1° agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il maggior limite di non imponibilità si applica ai titolari di redditi da lavoro dipendente ma anche di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (art. 50 TUIR) e che la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata al 31 dicembre.

Bonus carburante

Con lo stesso messaggio l’INPS rammenta inoltre che il c.d. bonus carburante, previsto dall’art. 1, c. 1, DL 5/2023, non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente fino al limite di 200 euro ma tale agevolazione si applica soltanto ai fini fiscali e non contributivi, pertanto, il valore dei titoli riconducibili a buoni benzina erogati nel 2023 è da assoggettare a contributi anche se di importo inferiore alla soglia. Tale agevolazione è ulteriore rispetto a quella prevista in materia di fringe benefit (art. 40 DL 48/2023) e pertanto sovrapponibile ad essa.

Ne consegue che la quota relativa ai buoni benzina fino a 200 euro, esente fiscalmente, è da assoggettare a contributi per la parte eccedente i rispettivi limiti di 3.000 euro (per i lavoratori con figli a carico) e di 258,23 euro (per tutti gli altri lavoratori) e per la parte che non trova capienza negli altri benefit.

Per tutto quanto non contenuto nella news, si rinvia al testo integrale del messaggio in commento.

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