INPS – Esonero contributivo Giovani: istruzioni operative

Fornite dall’Inps, con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025, le indicazioni operative sul Bonus Giovani introdotto dal decreto Coesione.

Premessa

A seguito della pubblicazione del relativo decreto attuativo, l’Istituto ha innanzitutto illustrato l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, fino al 31 dicembre 2025, assumono (o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato) giovani che, alla data dell’assunzione/trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 22 del D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024.

Presentazione istanza

Inoltre l’INPS ha comunicato che per conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all’Istituto la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online disponibile sul sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”.

Il modulo sarà disponibile sul sito istituzionale a decorrere dal 16 maggio 2025.

Contenuti modulo istanza

Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell’impresa;

b) dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato;

c) tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;

d) importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro;

e) indicazione della Regione e della provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

Modalità e termini presentazione domanda

Con specifico riferimento all’esonero previsto per le assunzioni di soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato, l’Istituto precisa che la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.

Diversamente, la domanda di riconoscimento dell’esonero previsto per le assunzioni relative alla Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, che per il suo carattere selettivo sul piano territoriale costituisce aiuto di Stato, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

Al riguardo, il decreto attuativo, all’articolo 4, comma 3, in conformità a quanto specificato nell’autorizzazione della Commissione europea del 31 gennaio 2025 e al criterio di cui al par. 11 dell’Employment Aid Communication del 2009, ha espressamente disposto che la domanda all’INPS deve essere presentata prima di assumere e che le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

Per l’illustrazione dettagliata dell’esonero e per le modalità di esposizione nel flusso Uniemens, si rinvia alla circolare in esame.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contatta

Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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