I due Istituti recepiscono l’innalzamento, da parte della Banca Centrale Europea, del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR).
INPS – Adeguamento dei tassi di interesse per sanzioni e dilazione dei contributi previdenziali
A seguito della nuova decisione della BCE, l’INPS con la Circolare n. 81 del 18 settembre 2023 ha comunicato la nuova misura dei tassi di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi nonché alla misura delle sanzioni civili, a decorrere dal 20 settembre 2023.
La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.
I nuovi valori si applicano a decorrere dal 20 settembre 2023.
Rateazioni
In particolare, con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 20 settembre 2023, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al 10%. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Differimento
Sempre a decorrere dal 20 settembre 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 10,50% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 10,50%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2023.
Sanzioni civili
Con riguardo alle sanzioni civili:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 10% in ragione d’anno (tasso del 4,50% maggiorato di 5,5 punti);
- la misura del 10% annuo trova applicazione denuncia spontaneamente Resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 10% annuo.
Per quanto concerne, infine, la riduzione delle sanzioni in caso di procedure concorsuali, tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in commento, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), a decorrere dal 20 settembre 2023 resta invariata l’applicazione della riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).
INAIL: rate e sanzioni adeguate al nuovo tasso BCE
L’INAIL, con Circolare del 18 settembre 2023 n. 42, adegua i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e quello per le sanzioni civili al nuovo tasso BCE pari, dal 20 settembre 2023, al 4,50%. Di conseguenza, i nuovi tassi di interesse sono, rispettivamente, del 10,50% e del 10,00%.
La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 14 settembre 2023, ha fissato al 4,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Per effetto di tale decisione, a decorrere dal 20 settembre 2023, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti:
- 10,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 10,00% misura delle sanzioni civili.
Premi assicurativi: le novità
Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti.
Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 20 settembre 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 10,50%.
Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.
Sanzioni civili
In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria, a decorrere dal 20 settembre 2023 si applica un tasso pari al 10,00% nelle seguenti ipotesi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa;
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali
Tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all’5,00%, a decorrere dal 20 settembre 2023, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di:
- mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali);
- evasione si applica il tasso del 7,00% (misura del tasso degli interessi legali maggiorato di 2 punti).