INPS – Disposizioni in materia di autotutela e ricorsi amministrativi

Il 17 maggio 2023 l’Inps ha pubblicato la Circolare n. 47 avente ad oggetto il “Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela” e la Circolare n. 48 riguardante il “Regolamento in materia di ricorsi ammnistrativi di competenza dei Comitati dell’Inps”.

La Circolare n. 47 passa ad esaminare:

  • il campo di applicazione, i provvedimenti per l’esercizio dell’azione di autotutela e ciò che non può essere oggetto di autotutela;
  • il responsabile del procedimento e l’avvio dello stesso: è utile ricordare che la comunicazione di avvio del procedimento non sospende il decorso dei termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa o giudiziaria;
  • l’istruttoria e la conclusione del procedimento;
  • gli esiti: l’Inps può concludere il procedimento di autotutela con i seguenti provvedimenti:

a) annullamento d’ufficio, che comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un atto inficiato da uno o più vizi di legittimità;

b) rettifica, che presuppone l’intervento sul provvedimento con effetti conservativi dello stesso, attraverso l’eliminazione di incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo;

c) convalida, ammissibile per i provvedimenti annullabili, che comporta la sanatoria dei vizi, salvaguardando gli effetti già prodotti dal provvedimento;

d) revoca, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento dell’emanazione del provvedimento, che determina l’inidoneità del provvedimento stesso a produrre ulteriori effetti.

La Circolare n. 48 passa ad esaminare:

  • le modalità di presentazione dei ricorsi
  • i termini di presentazione dei ricorsi:
  • che per i ricorsi al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso il rigetto della domanda di CIGO, i termini sono stati ricondotti a 30 giorni, così come previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 148/2015. In relazione a questi ricorsi che godevano di un termine più ampio pari a 60 giorni (in quanto considerati ricevibili fino a quando risultino pendenti i termini di legge per proporre l’azione giudiziaria), l’Inps segnala che la nuova tempistica pari a 30 giorni troverà applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego notificati successivamente alla data di pubblicazione della circolare n. 48 del 17 maggio 2023.

Per i provvedimenti già notificati anteriormente alla predetta data, resta confermato il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione dell’impugnativa in via amministrativa; 

  • cause di inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere;
  • definizione in via amministrativa dei ricorsi;
  • ricorso e procedimento di riesame in autotutela: l’avvio del procedimento di riesame in autotutela non interrompe e non sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa;
  • istruttoria e decisione del ricorso;
  • sospensione e revoca delle deliberazioni.

L’Inps si riserva di fornire alle Strutture ulteriori indicazioni operative che saranno necessarie per l’implementazione delle relative procedure informatiche.

Per un commento più dettagliato delle Circolari Inps in esame si rinvia alla nota elaborata da Confindustria allegata.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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