L'INPS con la circolare n. 66/2024 ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive sui Contratti di Solidarietà (C.d.S), a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2022.
Imprese beneficiarie
Per il 2022, sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che:
- al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del decreto legislativo 148/2015;
- avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (2021).
La riduzione contributiva, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2022, spetta alle sole imprese che siano state ammesse allo sgravio dai Decreti Direttoriali di autorizzazione e i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2023 (vedi Allegato 1).
Le altre aziende, ancorché già destinatarie dei Decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive comunicazioni.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altra agevolazione contributiva prevista, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento e fruita dall’impresa, mentre è consentito il cumulo solo nel caso dell’esonero denominato “Decontribuzione Sud” (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 104/2020, convertito nella legge 126/2020, e successive modificazioni).