Inps – Congedo paternità obbligatorio – Chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza

L'INPS con il messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024 ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio.

TERMINE DI PRESCRIZIONE

Quanto al termine di prescrizione, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’art. 6, ultimo comma, della Legge n. 138/1943, previsto per l’indennità  di malattia.

TERMINE DI DECADENZA


Con riferimento al profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’art. 47, terzo comma, del D.P.R. n. 639/1970.

Si ricorda che l’art. 27 bis del D.Lgs. n. 151/2001 riconosce il diritto dei padri lavoratori dipendenti, anche in caso di adozione e affidamento, di fruire di 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa, di congedo di paternità obbligatorio a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla data del parto.

INDENNITA’ GIORNALIERA

Per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità  giornaliera pari al 100% della retribuzione.

DOMANDA DI CONGEDO

Per l’esercizio del diritto, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, dove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, se presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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