INPS – CIGS aree di crisi industriale complessa

L’INPS, con il messaggio n. 2066 del 30 giugno 2025, ha fornito chiarimenti ed istruzioni contabili in merito ai trattamenti di CIGS per le aree di crisi industriale complessa e di mobilità in deroga.

La misura è prevista in favore di lavoratori dipendenti o licenziati da imprese ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa rifinanziati per 70 milioni di euro per l’anno 2025 dal comma 189 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025.

L’Istituto ha ricordato che il Ministero del Lavoro, con riferimento all’art. 1, comma 289, della Legge n. 178/2020, ha chiarito che, al fine di semplificare in un’unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo, che fanno riferimento all’art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, anche in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.

Alla luce di tale interpretazione, pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 189, della Legge di Bilancio 2025, sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2025 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’art. 44, comma 11-bis, nonché i trattamenti di mobilità in deroga.

In merito alla mobilità in deroga, l’Istituto ha ricordato che ad ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del Lavoro.

Per un maggiore approfondimento si rinvia alla lettura del messaggio di cui in oggetto con i relativi allegati.

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