L’INPS, con il messaggio n. 3959/2023, riepiloga le indicazioni relative alle modalità che i datori di lavoro devono seguire per richiedere l’accesso a CIGO, AIS e CISOA in conseguenza del frequente ripetersi di eventi metereologici di eccezionale intensità.
Si fa riferimento, da ultimo, agli eventi che, a partire dal 2 novembre 2023, hanno interessato i territori delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato e per i quali il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 novembre 2023, ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per la Regione Toscana.
Si illustrano di seguito le indicazioni riepilogate dall’istituto con specifico riferimento alla CIGO.
Domanda CIGO- Causale “Incendi – crolli – alluvioni”
I datori di lavoro possono presentare l’istanza di accesso alla CIGO utilizzando, con riferimento alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si è verificato l’evento meteo, la causale “Incendi – Crolli – Alluvioni”, di cui all’art. 8 del DM n. 95442/2016.
Tale causale rientra tra quelle riferibili ai c.d. eventi oggettivamente non evitabili (EONE), per le quali trova applicazione la seguente disciplina:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’unità produttiva per la quale viene richiesta la CIGO;
- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento;
- l’obbligo di informativa sindacale non è preventivo e, laddove previsto, è sufficiente comunicare le cause di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile della stessa e il numero dei lavoratori interessati.
Per quanto riguarda le imprese del settore edile e lapideo, sia industriali che artigiane, l’Inps ricorda, peraltro, che non sono tenute ad effettuare la predetta informativa per le richieste relative alle prime 13 settimane di integrazione salariale e che, per tali imprese, l’informativa, invece, deve essere resa (anche in questo caso in via non preventiva) solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.
Le domande di accesso devono essere corredate dalla relazione tecnica, nella quale il datore di lavoro deve illustrare la tipologia di attività lavorativa in corso al verificarsi dell’evento e le modalità con le quali l’evento medesimo ha inciso sul regolare svolgimento delle lavorazioni.
È possibile presentare la relazione tecnica in forma semplificata nel caso in cui la domanda interessi unità produttive o cantieri siti nei territori per i quali sia stato proclamato lo stato di emergenza.
Causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”
L’INPS prende in considerazione anche la situazione in cui i datori di lavoro non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa al cessare degli eccezionali fenomeni meteorologici, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali: in tal caso, la domanda di CIGO può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità”, di cui all’art. 8 co. 3 del DM n. 95442/2016.
Anche detta causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, alla stessa si applicano i criteri di maggiore favore descritti.
Si ricorda inoltre che, con riferimento a tali domande, i datori di lavoro possono allegare il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità o limitarsi ad autocertificarne il possesso nella relazione tecnica allegata alla domanda.
L’Inps ricorda, comunque, che qualsiasi elemento istruttorio non fornito all’atto della domanda non determina in alcun caso la reiezione dell’istanza, bensì l’attivazione da parte della sede territoriale dell’Istituto, con le consuete modalità, del supplemento istruttorio previsto dall’art. 11 co. 2 del D.M. n. 95442/2016.
Requisito della ripresa dell’attività lavorativa
Con riferimento al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, è possibile indicare, nella prima richiesta di CIGO con la suddetta causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità”, una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali. Qualora non sia possibile, per motivate ragioni, rispettare tale data di ripresa dell’attività lavorativa, il datore di lavoro può chiedere una proroga del trattamento di CIGO in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.
Per la trasmissione delle istanze di CIGO, i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità di invio.
L’Istituto precisa che la domanda può essere proposta anche in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa di plessi organizzativi (quali, ad esempio, cantieri temporanei di lavoro, filali o agenzie) operanti nei predetti territori, ancorché non qualificabili come unità produttive. A tal fine, nella relazione tecnica occorre specificare la località in cui è situato il plesso organizzativo interessato dall’evento.
Neutralizzazione dei periodi nel biennio mobile
I periodi di ricorso al trattamento di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) sono neutri ai fini del limite massimo di durata dei trattamenti di CIGO fissato in 52 settimane nel biennio mobile, quando richiesti da datori di lavoro, rientranti nella disciplina della CIGO, diversi da quelli appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni.
N.B. Si ricorda che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, relativamente alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono della citata neutralizzazione e possono, quindi, accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti. |