L’Inps, con il messaggio n. 4254 del 13 dicembre 2024, fornisce indicazioni sulle modalità di calcolo della Naspi, nei casi di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione.
Nello specifico l’INPS ha fornito le istruzioni per il calcolo della NASpI nelle ipotesi in cui il lavoratore licenziato che ha presentato la domanda per la prestazione non ha, nel quadriennio di osservazione, alcuna retribuzione utile (esposta nei flussi Uniemens contributivi/retributivi) in quanto posto, negli ultimi
quattro anni, in cassa integrazione a zero ore, sia essa a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell’INPS.
Tale situazione comporta l’impossibilità di ricavare le retribuzioni utili al calcolo della prestazione, non essendo presente nel quadriennio nessuna giornata di presenza che consenta di parametrare la retribuzione imponibile ai fini del calcolo della misura della NASpI e non potendo ricorrere al c.d. “meccanismo di neutralizzazione” – con conseguente ampliamento del quadriennio di osservazione – come nel caso della ricerca del requisito contributivo di accesso alla prestazione (tredici settimane nel quadriennio di osservazione), nonchè per la determinazione della durata della stessa.
Di conseguenza, ai fini del calcolo della prestazione NASpI si può procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa
relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi da questa conguagliate o direttamente da parte dell’INPS.
Per un maggiore approfondimento si rinvia al testo completo del messaggio in commento.