Inps – Aumento esonero contributivo a carico del lavoratore – Indicazioni operative

L’INPS, con il messaggio n. 2924/2023, interviene chiarendo come applicare l’esonero contributivo IVS a carico del lavoratore previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e modificato dal Decreto Lavoro in relazione alla tredicesima, all’incentivo NEET e all’esonero del 50% per le lavoratrici madri.

Con il Decreto Lavoro, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore è incrementato di 4 punti percentuali, rispetto alla misura già prevista dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 281 della l. 197/2022).

Rapporti di lavoro a cui si applica e misura dell’esonero

Alla luce di quanto previsto, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico nella misura:

  • di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692,00;
  • di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 1.923,00.

Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Applicazione dell’esonero alla tredicesima mensilità

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo relativamente alla tredicesima mensilità – o al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – il Decreto Lavoro prevede espressamente che la novità non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto, l’esonero, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di dicembre 2023, trova applicazione:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di € 2.692,00;
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di € 1.923,00.

Se la tredicesima è erogata mensilmente, la riduzione contributiva trova applicazione relativamente al singolo rateo:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di € 224 (ossia € 2.692/12);
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di € 160 (ossia € 1.923/12).

Cumulabilità con l’incentivo NEET e con l’esonero 50% per le lavoratrici madri

L’esonero contributivo, per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché:

  • con l’incentivo NEET;
  • con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022.

Per la lavoratrice madre, laddove ricorrano i presupposti per entrambe le misure di esonero, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% e, sulla quota di contribuzione IVS residua a carico della lavoratrice potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 6 o 7 punti percentuali.

In via prioritaria deve quindi essere applicata la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre.

Conseguentemente, l’esonero IVS trova applicazione solo nei limiti della residua contribuzione dalla stessa dovuta e non si potrà fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.

Lo stesso criterio della spettanza dell’esonero IVS nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore trova applicazione anche nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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