INPS – Apprendistato di primo livello: chiarimento agevolazioni

L’INPS, con il messaggio n. 3618/2023, ha riepilogato le aliquote contributive in vigore per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore effettuate nel 2023.

Il riferimento è in questo caso ai cosiddetti apprendistati di primo livello, ovvero a quei particolari contratti di lavoro finalizzati a favorire l’inserimento dei giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni nel mondo del lavoro

Premessa

Sul tema, come noto, la Legge di Bilancio 2022, ha riconosciuto, esclusivamente per l’annualità 2022, un esonero contributivo di particolare favore nei confronti dei datori di lavoro che occupino meno di nove dipendenti e che, nel corso nel 2022, abbiano proceduto ad assunzione di giovani in apprendistato di primo livello.

Infatti, il Legislatore, per i primi tre anni di contratto di apprendistato, ha previsto uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta a carico della azienda, fermo il ripristino “dell’aliquota del 10% per i contributi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”.

Tale agevolazione è da ritenersi limitata all’annualità 2022. Pertanto, posto il mancato rinnovo per il 2023 di tale misura, le assunzioni di apprendisti di primo livello decorse dal 1° gennaio 2023 non risultano agevolate e, i datori di lavoro interessati, dovranno pertanto procedere al pagamento della contribuzione secondo le modalità ordinarie, di seguito brevemente riassunte.

Riduzione aliquota a carico azienda

Pertanto, ai sensi della normativa vigente (legge n. 296/2006d.lgs. n. 150/2015), per i datori di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove, la complessiva aliquota del 10% a carico dell’azienda è ridotta secondo il seguente schema:

1) di 8,5 punti percentuali per il primo anno di contratto e, di conseguenza, l’aliquota è fissata nella misura dell’1,5% per i primi dodici mesi;

2) di 7 punti percentuali per il secondo anno di contratto e, di conseguenza, l’aliquota è fissata nella misura del 3% dal tredicesimo al ventiquattresimo mese;

3) a partire dal venticinquesimo mese, a partire dal 25° mese, l’aliquota è ridotta al 5%.

Ulteriori precisazioni

Come stabilito dal D.Lgs. 150/2015, si ribadisce che ai contratti di apprendistato di primo livello non si applichi la maggiorazione complessiva del 1,61% prevista per il contributo ASpI e che, i medesimi, siano esclusi dal versamento del cosiddetto “ticket di licenziamento”.

Al contrario, si ritengono applicabili le tutele in materia di ammortizzatori sociali (D.Lgs. 148/2015) in seguito all’estensione operata dalla Legge di Bilancio 2022 che ha incluso, come noto, nell’ambito di applicazione tutte le tipologie di apprendistato ivi comprese quelle di primo livello.

Per completezza, si ricorda altresì come l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista sia pari, per tutta la durata del contratto e per un anno successivo in caso di prosecuzione e conferma in servizio, a 5,84 punti percentuali. A tal proposito, si ricorda come sia applicabile anche nei confronti degli apprendisti di primo livello, l’esonero contributivo di cui al c.d. cuneo fiscale ex Decreto Lavoro.

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