L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025 (allegata) ha fornito le prime istruzioni operative sulla procedura di "dimissioni di fatto" introdotta con l’art. 19 del c.d. “Collegato Lavoro” (L. 203/2024).
In primo luogo, l’Ispettorato ha chiarito che la procedura è facoltativa, in quanto deve essere rispettata “[…] solo laddove il datore di lavoro intenda evidentemente far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non va effettuata sempre e in ogni caso”.
Laddove il datore intenda avvalersi della procedura, in ogni caso, dovrà inviare una comunicazione – contenente le informazioni indicate nella nota stessa – all’Ispettorato territorialmente competente, tenendo conto del luogo in cui si svolge il rapporto con il lavoratore interessato, preferibilmente tramite PEC.
La nota chiarisce che i controlli dell’Ispettorato sulla “veridicità” delle dichiarazioni del datore di lavoro si intendono eventuali e dovranno essere tempestivi.
In ogni caso, gli ispettori dovranno avviare e concludere le eventuali verifiche non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Da ciò deriva che, come verrà meglio specificato in seguito, la procedura ha immediatamente effetto risolutivo, dal momento della comunicazione del datore all’ITL. Tale effetto, tutt’al più, potrebbe poi essere “invalidato” successivamente dagli accertamenti sulla “veridicità” delle dichiarazioni del datore, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Dunque, decorsi 30 giorni dalla comunicazione del datore all’ITL senza alcuna “contestazione” da parte di quest’ultimo, l’unico modo per contestare e “revocare” l’effetto risolutivo è il ricorso del lavoratore interessato, con cui venga dimostrata l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza o l’avvenuta comunicazione degli stessi.
Per maggiori informazioni si rinvia alla consultazione della nota di commento di Confindustria allegata.