Sono stati nominati 29 Commissari straordinari per la gestione di 57 opere pubbliche ferme da tempo a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessità delle procedure amministrative. Un elenco di 16 infrastrutture ferroviarie, 14 stradali, 12 caserme per la pubblica sicurezza, 11 opere idriche, 3 infrastrutture portuali e una metropolitana, per un valore complessivo di 82,7 miliardi di euro (21,6 miliardi al Nord, 24,8 miliardi al Centro e 36,3 miliardi al Sud) finanziate, a legislazione vigente, per circa 33 miliardi di euro. Il finanziamento sarà completato con ulteriori risorse nazionali ed europee, compreso il Next Generation EU[1].
Con i Dpcm firmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito del parere positivo espresso dalle commissioni competenti di Camera e Senato, parte ufficialmente l’iter previsto dal decreto-legge n.76 di luglio 2020, anche se diversi Commissari hanno già avviato le attività. In questo modo sarà possibile accorciare i tempi di realizzazione di importanti interventi infrastrutturali attesi da anni in diverse aree del Paese, soprattutto nel Mezzogiorno. I Commissari sono figure di alta professionalità tecnico-amministrativa, immediatamente operative, scelte per assicurare la migliore interlocuzione con le stazioni appaltanti di ANAS e RFI e con le varie amministrazioni pubbliche coinvolte. Solo in un caso, come previsto da una delibera Cipe, è stato nominato commissario straordinario il Presidente della Regione Siciliana.
I Commissari straordinari, cui spetta ogni decisione per l’avvio o per la prosecuzione dei lavori, provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, insieme ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e mediante specifici protocolli per l’applicazione delle migliori pratiche. È previsto che l’approvazione dei progetti da parte dei Commissari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisca a effetto di legge ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, salvo che per quelli relativi alla tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici, per i quali è definita una specifica disciplina.
Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di una serie di principi e di disposizioni, tra cui quelli relativi all’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, alla sostenibilità energetica e ambientale, al conflitto di interesse. Inoltre, un ulteriore limite è quello relativo alle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e del subappalto.
In allegato la lista completa delle opere commissariate, il costo stimato e la stima dell’impatto occupazionale.