La Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica COVID-19 ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta (bonus fashion) a favore delle imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori nella misura del 30% da applicarsi sull’eccedenza delle rimanenze finali di magazzino del 2020 rispetto alla media del triennio precedente (2019 – 2018 – 2017).
Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento delle risorse. Inizialmente il tetto era stato fissato a 45 milioni di euro. Con il Dl Sostegni-Bis sono stati stanziati 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022.
ESEMPIO
Supponiamo che le rimanenze al 31 dicembre 2017 ammontino a 10.000 euro, quelle al 31 dicembre 2018 a 5.500 euro e quelle al 31 dicembre 2019 a 9.000 euro. La media del triennio precedente sarà pari a 8.167 euro. A causa del Covid, il valore delle eccedenze al 31 dicembre 2020 ammonterà a 15.000 euro, con un incremento rispetto al triennio precedente pari quindi 6.833 euro.
Il credito d’imposta, salvo diverse indicazioni di calcolo contenute nel futuro decreto attuativo, ammonterà quindi a 2.041 euro. Tale credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24 nell’anno 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare o nell’esercizio successivo a quello in corso al 19 luglio 2020 per gli altri. Le aziende che potranno accedere al beneficio sono quelle che hanno il bilancio certificato. Le aziende non soggette, invece, all’obbligo del bilancio certificato dovranno avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze finali redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 nel periodo d’imposta successivo – e quindi dal 2021 – a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.
Bilancio 31/12/2020
Attenzione il credito andrà inserito per competenza tra i ricavi del bilancio 31/12/2020. Ad oggi però manca il decreto attuativo.