Il decreto energia , ha introdotto importanti novità riguardo la semplificazione per installare i pannelli solari.
In particolare è stata ampliata la lista delle aree classificate come “idonee” in cui le semplificazioni autorizzative sono immediatamente applicabili, senza quindi aspettare interventi normativi attuativi nazionali o regionali.
Nel dettaglio, per aree idonee si intendono quelle zone in cui sono previsti interventi di modifica sostanziale (rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione) anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo o impianti fotovoltaici di nuova costruzione interni all’interno di impianti industriali e negli stabilimenti.
Inoltre, il decreto estende la semplificazione e considera aree idonee per il fotovoltaico anche quelle zone classificate come agricole, a prescindere dai vincoli paesaggistici, a patto che siano in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere. Stesso discorso anche per le aree adiacenti alla rete autostradale e quelle nella disponibilità dei gestori di infrastrutture ferroviari e autostradali.
La semplificazione del decreto energia, in tema di fotovoltaico, quindi, prevede che nelle aree idonee possono essere autorizzati gli impianti fotovoltaici in un solo giorno, visto che basterà una semplice Dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila). Stesso discorso e semplificazione anche per le relative opere connesse di potenza inferiore a 1 Mw di nuova costruzione o a seguito di potenziamenti, rifacimenti o interventi di integrale ricostruzione, per la cui messa in opera non sono previste procedure di esproprio.
Il decreto, nell’ottica delle misure di semplificazione per il fotovoltaico, fa decadere anche l’obbligo di autorizzazione paesaggistica anche nel caso il sito sia vincolato. L’unico limite che rimane riguarda i beni culturali disciplinati dalla parte seconda del codice Urbani (Codice dei beni culturali e del paesaggio).