Come noto, il DL n. 127/2021, convertito nella legge n. 165/2021, ha introdotto l’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, per l’accesso ai luoghi di lavoro (art. 9-septies del DL n. 52/2021). Come noto, nell’ambito di tale sistema:
- il datore di lavoro è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo da parte dei lavoratori secondo quanto previsto dalla procedura aziendale recante le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche (art. 9-septies, co. 4 e co. 5 primo periodo del DL n. 52/2021);
- a carico dei lavoratori sprovvisti di un green pass valido sono previste sanzioni di differente natura a seconda che l’accertamento della violazione avvenga all’atto dell’accesso o successivamente a tale momento. In particolare, nel secondo caso, la presenza nel luogo di lavoro senza poter dimostrare il possesso del green pass in corso di validità al momento dell’accesso, comporta anche l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 9-septies, co. 9 del DL n. 52/20219).
Su tale impianto, di recente, sono intervenute alcune novità normative e interpretative che, nel fare seguito alle segnalazioni di Confindustria, hanno previsto semplificazioni alle attività di controllo e risolto diverse problematiche di carattere operativo. Confindustria ha pertanto predisposto una nuova nota di aggiornamento per offrire alcuni chiarimenti di carattere operativo, anche in relazione ai profili di privacy e alla corretta distribuzione dei compiti di verifica.
Pubblichiamo la citata nota e copia della circolare del Ministro dell’interno del 4 novembre 2021, oggetto di commento nella stessa.
A breve seguiranno aggiornamenti sulla nuova disciplina del cosiddetto “green pass rafforzato”, introdotta dal DL n. 172/2021.
Per un maggiore approfondimento si rinvia alla lettura dei documenti allegati.
D.ssa Teresa Giornale
Responsabile Area Relazioni Industriali, Lavoro e Welfare
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