Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin ha firmato il Decreto che stabilisce le "green conditionalities" per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
Composto da 9 articoli, il nuovo provvedimento firmato lo scorso 10 luglio completa il quadro introdotto dal D.L. 131/2023 relativo ad obblighi e agevolazioni a favore delle imprese energivore.
Al fine dell’ottenimento degli aiuti, le imprese a forte consumo di energia elettrica devono dichiarare, all’atto di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco energivori, di essere titolari di una diagnosi energetica in corso di validità, ovvero di aver adottato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001.
L’impresa inoltre è tenuta a soddisfare, alternativamente, una tra le tre “green conditionalities” stabilite dal decreto.
Prima green conditionality
La prima opzione consiste nell’individuare e adempiere agli interventi contenuti nelle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica aventi le seguenti caratteristiche:
- un tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni;
- un costo complessivo degli investimenti non eccedente l’importo dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento.
Ai fini della realizzazione dei suddetti interventi, l’impresa è altresì tenuta a:
- effettuare, nell’anno di riferimento dell’agevolazione, investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi contenuti nelle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica;
- completare gli investimenti e realizzare gli interventi entro il secondo anno successivo a quello dell’agevolazione.
È prevista una deroga per quanto riguarda le imprese di recente costituzione, le quali sono tenute ad effettuare, entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento dell’agevolazione, investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi contenuti nelle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, ENEA pubblica un elenco non esaustivo delle tipologie di interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzate per la formulazione di proposte di interventi da riportare nel rapporto di diagnosi.
Seconda green conditionality
La seconda opzione consiste nella copertura, da parte delle imprese ad alto rischio di rilocalizzazione, di almeno il 30% del proprio fabbisogno complessivo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio, attraverso una delle seguenti modalità:
- autoproduzione di energia elettrica effettuata in sito o nella sua prossimità;
- acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine conclusi con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- acquisizione e annullamento di garanzie d’origine.
Le imprese energivore a rischio di rilocalizzazione e appartenenti alla clausola del grandfathering devono invece coprire almeno il 50% del proprio fabbisogno complessivo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio, attraverso una delle tre modalità sopracitate o una loro combinazione, a condizione che almeno il 5% del consumo dell’impresa energivora si coperto mediante energia prodotta in sito o nella sua prossimità o che almeno il 10% del consumo sia assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine.
Terza green conditionality
Infine, la terza opzione prevede che l’impresa investa una quota pari ad almeno il 50% dell’importo dell’agevolazione percepita in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al di sotto del valore più basso tra i seguenti:
- il 90% del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito dell’UE Emission Trading System;
- le emissioni medie del 10% dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione europea 2021/447 per il prodotto rilevante.
Entro la fine del secondo anno successivo a quello di fruizione delle agevolazioni, l’impresa è tenuta a trasmettere a ISPRA la dichiarazione del verificatore delle emissioni di gas serra e una relazione verificata che confermi che l’investimento ha portato a una riduzione del livello delle emissioni.
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco energivori, ENEA comunicherà a CSEA gli esiti dei controlli concernenti l’adempimento da parte dell’impresa dell’obbligo di diagnosi energetica e di una delle tre green conditionalities.
Nel caso di revoca delle agevolazioni a seguito dell’accertamento da parte di CSEA dell’inadempimento degli obblighi previsti dal decreto, l’impresa energivora sarà tenuta a rimborsare l’intero importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi.
Con riferimento all’Elenco energivori relativo all’anno 2024 può accedere alle agevolazioni l’impresa che non è titolare di una diagnosi al momento di presentazione dell’istanza di accesso, la quale si impegna a effettuare entro il 31 marzo 2025 una diagnosi energetica ovvero ad adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma 50001.