È stato notificato alla Commissione europea lo schema di decreto ministeriale che definisce le modalità di funzionamento del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e introduce i modelli digitali del formulario di identificazione dei rifiuti e del registro di carico e scarico.
Il provvedimento sarà sottoposto al vaglio delle istituzioni europee per 90 giorni, ossia fino al 30 dicembre 2022 e solo decorso tale termine, se non verranno chiesti maggiori approfondimenti, potrà essere ufficialmente adottato dal Ministero della Transizione Ecologica.
Il nuovo Registro Elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) è strutturato in due sezioni:
- una anagrafica contenente le informazioni relative agli operatori;
- una dedicata proprio alla tracciabilità dei rifiuti.
Sono obbligati ad iscriversi:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo di cui all’articolo 184,comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006, ossia i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali e industriali.
Non sono invece obbligate ad iscriversi al RENTRI le imprese edili che producono rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di costruzione e demolizioni, anche nel caso in cui trasportino in conto proprio tali rifiuti ai sensi dell’art. 212, comma 8.
Il registro cronologico di carico e scarico:
- È obbligatorio per chi già oggi è tenuto al registro di carico e scarico;
- fino alla data di iscrizione al RENTRI viene tenuto in modalità cartacea secondo un format reperibile sul portale RENTRI, compilato e vidimato secondo la normativa sui registri IVA;
- dopo l’iscrizione al RENTRI viene tenuto e vidimato digitalmente, tramite apposita applicazione sul portale RENTRI.
I nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti entrano in vigore a decorrere da 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto ed entro i 60 giorni successivi. Fino ad allora continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti.
In allegato lo schema di decreto ministeriale contenente tutti i dettagli rispetto agli obblighi definiti.