Il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale e pertanto è necessario individuare un punto di equilibrio tra l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio e quello all’incremento della produzione di energia da fonti alternative.
È quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2808 del 2 aprile 2025, con cui ha accolto il ricorso contro il diniego di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di pannelli fotovoltaici su un edificio situato in centro storico, in un’area soggetta a vincolo paesaggistico.
Il Collegio ha ritenuto che:
- nonostante la Soprintendenza abbia un ampio potere di discrezionalità tecnica, gli impianti per la produzione di energia rinnovabile sono opere di pubblica utilità e pertanto le motivazioni per il diniego devono essere stringenti;
- alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, la presenza del fotovoltaico sul tetto non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo ma è necessario porre l’attenzione sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante;
- l’installazione del fotovoltaico sul tetto può essere vietata in modo assoluto solo nelle c.d. “aree non idonee” individuate dalla Regione; negli altri casi, la compatibilità dei pannelli fotovoltaici sul tetto deve essere esaminata caso per caso.